Il D.LGS. n. 56/2004, integrativo della Legge 197/1991 ha esteso anche ai dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori contabili, ecc. gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio che principalmente sono:
- Identificazione della clientela e individuazione delle prestazioni incluse o escluse;
- Individuazione del titolare effettivo;
- Istituzione del fascicolo della clientela;
- Registrazione e tenuta dell’archivio unico;
- Controllo costante del cliente.
1 identificazione del cliente e prestazioni interessate
Il cliente è il soggetto, persona fisica, società o ente nei confronti del quale il professionista rende una prestazione a seguito di conferimento dell’incarico. L’identificazione consiste:
- nel verificare l’identità del cliente;
- nell’acquisirne gli estremi identificativi.
Nel caso di società/ente, oltre ai dati dell’ente, l’identificazione riguarda la persona fisica che conferisce materialmente l’incarico al professionista e di cui quest’ultimo deve verificare i poteri. In pratica si tratta del rappresentante legale o dei rappresentanti legali nel caso in cui la rappresentanza spetti a più soggetti.
2 individuazione del titolare effettivo
Il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività.
CASO A: PERSONA FISICA CHE AGISTE IN PROPRIO
l cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi. Anche in questo caso, tuttavia, è sempre necessario procedere con la verifica del titolare effettivo.
CASO B: IL CLIENTE E’ UNA SOCIETA’ O UN ENTE
Nel caso di società/enti va individuata la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore. Tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale di possesso corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale. Potrebbe quindi esserci anche più di un titolare effettivo per la stessa società.
Esempio 1
La Società “Alfa S.r.l.” attraverso il proprio Presidente del Consiglio di amministrazione conferisce al Dott. Mario Rossi, commercialista, l’incarico professionale per la consulenza fiscale e contabile. La compagine sociale della Società è così composta:
- Socio B – persona fisica – titolare del 5%
- Socio C – persona fisica – titolare del 25%
- Socio D – persona fisica – titolare del 70%
In questo caso il titolare effettivo sarà il Socio D in quanto detiene una percentuale di partecipazione al capitale sociale superiore al 25%.
Esempio 2
La Società “Beta S.r.l”. attraverso il proprio Amministratore Unico conferisce al Dott. Mario Rossi, commercialista, l’incarico professionale per la consulenza fiscale e contabile. La compagine sociale della Società è così composta:
- Socio B – persona fisica titolare – del 5%
- Socio Charlie Srl – persona giuridica titolare – del 25%
- Socio Delta Srl – persona giuridica titolare – del 70%
Nel caso di specie, è il Socio Delta Srl a possedere la quota del 25% più uno, ma essendo una persona giuridica e non fisica, si dovrà procedere ulteriormente all’analisi della compagine sociale di D.
Ipotizzando quindi che la Società D sia posseduta da:
- Socio G persona fisica al 50%
- Socio H persona fisica al 40%
- Socio I persona fisica al 10%
I titolari effettivi della Società “Beta S.r.l.” risulteranno essere i soci persone fisiche G e H in quanto controllano la società Beta Srl indirettamente attraverso il controllo esercitato sulla Società Delta S.r.l.
A conclusione analoga si deve giungere anche in tutti quei casi in cui, per effetto di molteplici catene di controllo poste in essere, la persona fisica risulterà essere il controllore della società cliente sebbene di fatto tramite una percentuale di partecipazione inferiore al 25% più uno.
Esempio:
Società Beta Srl:
- Socio Delta Srl – 70%
- Socio… 15%
- Socio… 15%
Società Delta Srl:
- Società Gamma Srl – 55%
- Società…20%
- Società…15%
- Società…10%
Società Gamma Srl:
- Socio G – persona fisica – 90%
- Socio H – persona fisica – 10%
ll Socio G risulta essere il titolare effettivo della società Beta Srl in quanto per effetto delle molteplici catene di controllo, detiene una partecipazione pari al 34,65%.
Esempio 3
La Società “Zeta S.n.c.” attraverso uno degli amministratori, conferisce al Dott. Mario Rossi l’incarico professionale per la consulenza in materia di contabilità e bilancio. La compagine sociale della Società è così composta:
- Alberigo Bianchi – titolare del 20%
- Giovanni Bianchi – titolare del 20%
- Giuseppe Bianchi – titolare del 20%
- Marco Verdi – titolare del 20%
- Mario Verdi – titolare del 20%
Siamo in presenza della situazione in cui nessuno dei soci persone fisiche detiene una quota di partecipazione eccedente il 25% più uno del capitale sociale del cliente, condizione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo criterio, un titolare effettivo.
In questa ipotesi, al momento dell’identificazione del titolare effettivo dovrà essere considerata l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla direzione del cliente, come ad esempio attraverso:
- patti parasociali;
- socio di riferimento in virtù di rapporti familiari tra i partecipanti del capitale sociale;
- persona fisica che esercita l’attività di direzione e coordinamento sul cliente.
CASO C: IL CLIENTE E’ UNA SOCIETA’ FIDUCIARIA
ll cliente è una società fiduciaria: se la società è iscritta nell’elenco di cui all’art. 199 TUB (fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non inferiore a 240.000 euro), trovano applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, e pertanto non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi per conto dei quali essa opera.
Viceversa, nel caso di società fiduciarie diverse da quelle indicate, il professionista è tenuto ad espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie operazioni.
Pertanto il legale rappresentante della società fiduciaria dovrà compilare il questionario antiriciclaggio ed è tenuto ad indicare il nominativo del titolare effettivo.
l professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente rilevi la presenza di una o più società fiduciarie (diverse da quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 199 T.U.B.), anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità dei fiducianti.
CASO D: IL CLIENTE E’ UNA FONDAZIONE E TRUST
Nel caso di entità giuridiche quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
- se i futuri beneficiari sono stati già individuati, il titolare effettivo coincide con i soggetti che beneficiano del 25% o più del patrimonio;
- se invece i beneficiari non sono stati ancora determinati, il titolare effettivo coincide con le persone nel cui interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust;
- infine, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che esercita il controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità o dell’istituto giuridico.
3 FASCICOLO DELLA CLIENTELA
Secondo le Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ( CNDCEC) il fascicolo della clientela deve contenere principalmente i seguenti documenti:
- fotocopia del documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione;
- fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;
- visura camerale;
- scheda per l’adeguata verifica della clientela;
- dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs n. 231/2007 per l’individuazione del titolare effettivo;
- copia del mandato professionale;
- documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita IVA).
4 registrazione e tenuta dell’archivio unico informatico
Gli obblighi di registrazione devono essere adempiuti entro 30 giorni dal compimento dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dalla variazione o dalla chiusura del rapporto continuativo, dell’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale.
Pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti devono istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa:
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio.
Nell’archivio unico informatico sono conservati i dati identificativi dei clienti, mentre la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo di ciascun cliente.
5 CONTROLLO COSTANTE DEL CLIENTE
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 231/2007, è obbligo del professionista svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.
Al fine di poter eseguire il controllo costante dei nostri clienti vi chiediamo di compilarci il modello in allegato per effettuare l’identificazione del titolare effettivo.
Vi chiediamo di restituircelo compilato a mezzo mail entro il 31 Gennaio 2017 al seguente indirizzo: f.azzimondi@sgbstudio.it.