CircolariCIRCOLARE N. 11 DEL 24/01/2017 TASSO DI INTERESSE LEGALE – RETRIBUZIONE ALLO O,1% DAL 2017 – EFFETTI AI FINI FISCALI E CONTRIBUTIVI

24 Gennaio 2017

1  riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale

Con il DM 23.12.2016, pubblicato sulla G.U. 31.12.2016 n. 305, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno.

 

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contri­­­butive.

2 decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% si applica dall’1.1.2017.

3 effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1 Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedi­mento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento ope­roso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

 

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • al 2,5%, dall’1.1.2012 al 31.12.2013;
  • all’1%, dall’1.1.2014 al 31.12.2014;
  • allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
  • allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016
  • allo 0,1% dall’1.1.2017 fino al giorno di versamento compreso.

 

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell’omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2016, che verrà effettuato il 10.2.2017, comporta l’applicazione del tasso legale:

  • dello 0,2%, per il periodo 1.12.2016 – 31.12.2016;
  • dello 0,1%, per il periodo 1.1.2017 – 10.2.2017.

3.2 rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione allo 0,1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versa­mento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versa­mento della prima rata;
  • adesione ai processi ver­bali di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successi­vo alla data di notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale;
  • accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­cessive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate suc­ces­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate succes­sive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo ver­bale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

“Cristallizzazione” del tasso di interesse legale

In relazione all’accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all’anno in cui viene perfezionato l’atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2016 il cui pagamento viene ra­teiz­zato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,2% in vigore nel 2016, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle succes­sive variazioni del tasso legale.

 

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

Novità della riforma della riscossione delle imposte

Quanto rilevato in precedenza potrebbe dover essere rivisto alla luce delle novità apportate all’art. 8 del DLgs. 218/97 dal DLgs. 24.9.2015 n. 159, con il quale è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte.

Infatti, relativamente alle rate da accertamento con adesione ed acquiescenza successive alla pri­ma vi è ora un generico riferimento agli “interessi”, e non più agli “interessi legali”. Per questa ra­gione, non può essere escluso che, in futuro, anche sulle rate posteriori alla prima debbano essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli, ben più onerosi, previsti, attualmente, dall’art. 6 del DM 21.5.2009 (al tasso del 3,5% annuo).

Si sottolinea, peraltro, che la nuova formulazione dell’art. 8 del DLgs. 218/97 non opera con rife­ri­mento alle adesioni e alle acquiescenze già perfezionate al 22.10.2015 (art. 15 co. 3 del DLgs. 159/2015).

3.3 misura degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura dello 0,1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non deter­minati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

3.4 rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle par­te­ci­pazioni non quotate e dei terreni

La riduzione del tasso legale allo 0,1% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell’im­posta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

3.5 Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle impo­ste indirette

Con D.M. 23.12.2016 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale dello 0,1% i coeffi­cien­ti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di succes­sio­ne e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.

 

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dello 0,1 per cento.

Eta’ del beneficiario (anni compiuti) Coefficiente
da 0 a 20 950,00
da 21 a 30 900,00
da 31 a 40 850,00
da 41 a 45 800,00
da 46 a 50 750,00
da 51 a 53 700,00
da 54 a 56 650,00
da 57 a 60 600,00
da 61 a 63 550,00
da 64 a 66 500,00
da 67 a 69 450,00
da 70 a 72 400,00
da 73 a 75 350,00
da 76 a 78 300,00
da 79 a 82 250,00
da 83 a 86 200,00
da 87 a 92 150,00
da 93 a 99 100,00

 

 

Decorrenza

I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle suc­­ces­­sioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall’1.1.2017.

4 effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001).

 

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,1% dall’1.1.2017, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni am­mini­strative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Decorrenza

La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,1%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall’1.1.2017.

 

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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