1 premessa
Con riferimento all’anno 2017, la disciplina della contribuzione dovuta alla Gestione separata INPS ex L. 8.8.95 n. 335 presenta novità concernenti le aliquote contributive applicabili:
- ai professionisti “senza Cassa” iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, per i quali l’art. 1 co. 165 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017, sostitutiva della “legge di stabilità”) ha disposto la riduzione al 25%, in via strutturale, dell’aliquota contributiva previdenziale;
- ai lavoratori “parasubordinati” (collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate) iscritti alla sola Gestione separata e non pensionati, per i quali l’aliquota contributiva previdenziale aumenta nuovamente di un punto percentuale.
Non si registrano invece variazioni con riguardo all’aliquota prevista per gli iscritti alla Gestione separata che risultino assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione.
2 lavoratori iscritti alla Gestione separata
L’individuazione delle categorie di lavoratori soggette all’iscrizione alla Gestione separata INPS deve tenere conto del riordino dei contratti di lavoro operato, in attuazione della L. 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”), dal DLgs. 15.6.2015 n. 81.
In particolare, ci si riferisce alle novità del suddetto DLgs. consistenti:
- nel superamento del lavoro a progetto e dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- nella definizione di nuovi “indici di non genuinità” delle collaborazioni coordinate e continuative.
2.1 novità del dlgs. 81/2015 in materia di lavoro a progetto e collaborazioni coordinate e continuative
Con riguardo ai temi in oggetto, il DLgs. 81/2015:
- da un lato, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 25.6.2015, della disciplina in materia di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, consentendo di continuare ad applicare la medesima per la regolamentazione, fino alla scadenza, dei soli contratti di lavoro a progetto in corso a tale data;
- dall’altro, ha fatto salve le collaborazioni coordinate e continuative prevalentemente personali di cui all’art. 409 c.p.c.
Ciò ha reso di nuovo possibile l’instaurazione di rapporti “parasubordinati” semplicemente come co.co.co., senza la necessità di uno specifico progetto, né del rispetto dei limiti di durata e delle altre condizioni poste dal DLgs. 10.9.2003 n. 276 (c.d. “Legge Biagi”).
Con decorrenza dall’1.1.2016, il DLgs. 81/2015 ha, tuttavia, altresì previsto l’applicazione alle “nuove” collaborazioni stipulate dopo il 25.6.2015 – così come alle collaborazioni a progetto già in corso a tale data e transitoriamente ancora efficaci (in virtù della deroga all’abrogazione della relativa disciplina di cui si è detto) – ove sussistano determinate condizioni, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Tali condizioni – illustrate dalla circ. Min. Lavoro 1.2.2016 n. 3 – ricorrono laddove le suddette collaborazioni si concretino in prestazioni di lavoro che risultino, al contempo (c.d. “indici di non genuinità”):
- esclusivamente personali;
- continuative;
- “etero-organizzate”, nel senso di comportare l’obbligo, per il collaboratore, di rispettare determinati orari e svolgere l’attività in luoghi di lavoro individuati dal committente.
Esclusioni
Sono escluse, per espressa disposizione di legge, dalla suddetta riconduzione alla disciplina del lavoro subordinato (quand’anche presentino le suesposte caratteristiche):
- le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (si veda l’interpello Min. Lavoro 15.12.2015 n. 27);
- le collaborazioni rese da professionisti iscritti in Albi professionali, da amministratori o sindaci di società, da partecipanti a collegi o commissioni ovvero a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (si vedano gli interpelli Min. Lavoro 20.1.2016 n. 5 e 27.1.2016 n. 6);
- le collaborazioni stipulate, entro un determinato termine, nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Tale termine, originariamente fissato al 31.12.2016, è stato prorogato al 31.12.2017 dal DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), da convertire in legge entro il 28.2.2017.
2.2 novità del DLGS. 81/2015 in materia di associazione in partecipazione
A decorrere dal 25.6.2015, il DLgs. 81/2015 ha, inoltre, soppresso la figura dell’associazione in partecipazione con apporto dell’associato persona fisica consistente, in tutto o in parte, in una prestazione lavorativa.
È conseguentemente venuta meno la relativa assicurazione previdenziale.
In tal caso, tuttavia, sono stati fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in corso alla suddetta data.
2.3 lavoratori obbligati all’iscrizione a seguito del DLgs. 81/2015
Ciò posto, tra i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS è possibile annoverare:
- i collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, per legge o in quanto titolari di rapporti privi dei suddetti “indici di non genuinità” individuati dal DLgs. 81/2015, incentrati sul carattere della “etero-organizzazione”;
- i collaboratori coordinati e continuativi a progetto titolari di contratti stipulati prima del 25.6.2015, ancora in essere e privi dei suddetti “indici di non genuinità” di cui al DLgs. 81/2015 (pena la riconduzione, anche in tale caso, alla disciplina del lavoro subordinato);
- i lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
- esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi;
- pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria);
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015, non ancora giunti a scadenza;
- gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro;
- i titolari di determinate tipologie di borse di studio o assegni di ricerca.
Ai fini della contribuzione dovuta, i suddetti lavoratori vengono distinti in:
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
- soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati.
3 aliquote contributive previdenziali
3.1 Soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali o pensionati
Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati – siano essi titolari, o meno, di partita IVA – l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) ha raggiunto, nel 2016, la misura del 24% prevista a regime dall’art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 (e successive modificazioni).
Tale misura resta, dunque, ferma anche nel 2017.
3.2 Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
All’interno della categoria dei soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS e non pensionati, si distingue tra:
- i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini IVA;
- i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate senza partita IVA (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), nonché gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro titolari di contratti in corso al 25.6.2015.
Con riguardo ai primi, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo):
- è stata mantenuta ferma al 27%, per effetto di diversi interventi legislativi, dal 2013 al 2016;
- viene fissata dalla L. 232/2016, a decorrere dal 2017, nella misura del 25% (con una riduzione di 4 punti percentuali rispetto alla misura del 29%, programmata per il 2017, e di 8 punti percentuali rispetto alla misura del 33%, programmata a regime dal 2018).
Con riguardo ai secondi, poiché si continua ad applicare l’incremento stabilito dal suddetto art. 1 co. 79 della L. 247/2007, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) per il 2017 aumenta dal 31% al 32%.
4 aliquota contributiva assistenziale
4.1 Soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali o pensionati
Per i soggetti iscritti anche ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, non è dovuto alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
4.2 Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta, invece, fermo l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale:
- finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare);
- pari, a decorrere dal 7.11.2007, allo 0,72%.
5 aliquote contributive applicabili per il 2017
Alla luce di quanto sopra, le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
6 decorrenza degli aumenti – Applicazione della “cassa allargata”
Lasciando da parte gli iscritti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione – per i quali non si registrano variazioni – le nuove aliquote previste per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati decorrono dall’1.1.2017.
6.1 compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi
In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente aliquota contributiva del 31,72% rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:
- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2016;
- corrisposti:
- ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- fino al 12.1.2017 compreso.
6.2 compensi corrisposti agli altri iscritti alla gestione separata
Il suddetto principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli altri iscritti alla Gestione separata, percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 25,72%, per i professionisti “senza Cassa”, e del 32,72%, per i soggetti senza partita IVA, trovano, dunque, applicazione in relazione ai compensi corrisposti sin dall’1.1.2017:
- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
7 Ripartizione dell’onere contributivo
Anche le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, di seguito riepilogate.
7.1 collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate
Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure assimilate (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.
Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
|
Contribuzione totale | 24% | 32,72% |
Quota a carico del lavoratore |
8% | 10,907% |
Quota a carico del committente |
16% | 21,813% |
7.2 Associati in partecipazione
Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.6.2015 e ancora in essere, l’onere contributivo è ripartito:
- per il 45%, a carico dell’associato;
per il restante 55%, a carico dell’associante.
Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.
Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati |
Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati |
||
Contribuzione totale | 24% | 32,72% | |
Quota a carico dell’associato |
10,8% | 14,724% | |
Quota a carico dell’associante |
13,2% | 17,996% | |
7.3 professionisti “senza cassa”
Per i liberi professionisti “senza Cassa” – sui quali l’onere contributivo grava per intero – è confermata la facoltà di rivalsa:
- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.