Nella circolare 20.2.2017 n. 16 avevamo informato sul ripristino dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRA-2bis a norma di un emendamento al c.d. decreto Mille proroghe.
Va tutavia ricordato che, l’articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, stabilisce che “in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Per questo, non dovrebbero essere applicate sanzioni per invii in ritardo degli INTRA-2bis relative ai mesi di Gennaio e Febbraio. Questo è quanto dichiarato anche dai vertici dell’Amministrazione finanziaria in un incontro organizzato ieri dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.