A decorrere dal 2017 cambiano i termini per la stampa e la conservazione sostituitiva dei Registri IVA.
In particolare, l’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 dispone che la stampa su carta dei registri tenuti con sistemi meccanografici e la conclusione del processo di conservazione sostitutiva dei documenti conservati elettronicamente (art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014) deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. Ordinariamente, quindi, il termine scade il 30.12 di ogni anno.
Per il 2017, tuttavia, occorre considerare che l’anticipo al 28.2.2017 dell’invio della dichiarazione IVA relativa al 2016 comporta anche l’anticipazione al 28.5.2017 della stampa o della conservazione sostitutiva dei registri IVA relativi al 2016, oltre che dell’archiviazione elettronica delle fatture elettroniche emesse nel 2016.