CircolariCIRCOLARE N. 21 DEL 20/03/2017 SPESOMETRO 2017 PERIODO D’IMPOSTA 2016

20 Marzo 2017

Come noto, a seguito delle novità contenute nell’art. 4, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a decorrere dal 2017 è stata prevista:

  • l’introduzione dell’obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
  • la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.

 A fronte dei predetti nuovi obblighi:

  • già dal 2016 è soppressa la comunicazione “black list”;
  • dal 2017 sono soppressi:
  • la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
  • la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino.

Per le operazioni riferite al 2016 permane quindi l’obbligo di presentare lo spesometro annuale per il quale va fatto riferimento al Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA.

In particolare si rammenta che:

  • la comunicazione in esame va redatta utilizzando il “Modello di comunicazione polivalente”;
  • per individuare il termine di presentazione, va fatto riferimento alla periodicità di liquidazione IVA dell’anno di invio della comunicazione.
  • SOGGETTO MENSILE NEL 2017 SCADENZA 10/04/2017
  • SOGGETTO TRIMESTRALE NEL 2017 SCADENZA 20/04/2017

OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali:

  • è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;
  • non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (lordo IVA).

Come previsto dal citato Provvedimento n. 94908, l’emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente determina l’obbligo di comunicare l’operazione a prescindere dall’importo.

Si evidenzia che rientrano nell’obbligo in esame anche:

  • le operazioni per le quali non è stata addebitata l’IVA in fattura in applicazione del reverse charge (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
  • le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo split payment ex art. 17- ter, DPR n. 633/72, ai sensi del quale i predetti soggetti versano l’IVA agli stessi addebitata direttamente all’Erario (per dette operazioni è stata generalmente utilizzata la fattura elettronica).

OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le operazioni:

  • che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
  • di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;

Soggetti che hanno inviato i dati delle prestazioni sanitarie al STS

Come noto, l’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone a carico dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie (farmacie, parafarmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture abilitati all’erogazione dei servizi sanitari, medici chirurghi e odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari) l’obbligo di invio dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 1, comma 953, Finanziaria 2016, introducendo il comma 1-quater all’art. 21, DL n. 78/2010, dispone(va) che, in via sperimentale per il 2016, con l’intento di semplificare gli adempimenti, “l’obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria”.

In merito si rammenta che con il Comunicato stampa 6.4.2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero è di tipo “oggettivo” e non “soggettivo” e va quindi riferito alle operazioni già oggetto di comunicazione e non ai soggetti tenuti a tale adempimento, fermo restando che, “qualora ciò risulti più agevole”, in presenza sia di dati già inviati al STS che di dati non inviati, è possibile includere nello spesometro anche i dati delle spese sanitarie già comunicati tramite il STS.

Considerato che, come sopra evidenziato, tale esonero è stato riconosciuto “in via sperimentale per il 2016”, da intendersi come anno nel quale va effettuato l’invio dei dati 2015, tale esonero non è operativo anche per i dati 2016 da inviare entro il 10.4 / 20.4.2017.

Operazioni extraue

Le importazioni sono escluse dall’obbligo in esame, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali.

Sono escluse dalla comunicazione in esame anche le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR  n. 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall’Amministrazione tramite le bollette doganali.

Nello spesometro vanno invece ricomprese:

  • le cessioni (anche tramite commissionari) ex art. 8, comma 1, lett. c), con utilizzo del plafond, ossia le operazioni effettuate nei confronti di esportatori abituali;
  • le triangolari UE ex art. 58, DL n. 331/93, in quanto trattasi di operazioni di fatto interne assimilate alle esportazioni solo ai fini della non imponibilità IVA.

Le note di variazione relative ad operazioni con l’estero non vanno incluse nello spesometro sia in caso di compilazione in forma analitica (non è prevista l’indicazione di valori di segno negativo) che aggregata.

Operazioni intraue

Le operazioni intraUE sono escluse dallo spesometro in quanto, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E, “sono già acquisite mediante i modelli INTRA”.

Si rammenta che vanno comunicate tramite i modd. Intra:

  • le cessioni di beni intraUE e le prestazioni di servizi diverse da quelle ex artt. 7-quater e 7- quinquies, DPR n. 633/72;
  • gli acquisti di beni intraUE e le prestazioni di servizi c.d. “generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.

Operazioni non soggette ad iva ex artt. da 7 a 7-septies

Le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7- septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis,   DPR n. 633/72, concorrono alla formazione del volume d’affari.

Tra le predette operazioni sono ricomprese le fatture (senza IVA) ex art. 7-ter, DPR n. 633/72 nei confronti di soggetti UE. Come sopra evidenziato tali fatture sono escluse dallo spesometro in quanto oggetto di comunicazione tramite i modd. Intra.

Non è chiaro se le operazioni  di  cui  all’art.  7-ter nei  confronti  di soggetti  extraUE    ovvero diverse dall’art. 7-ter debbano o meno essere incluse nello spesometro.

Si ritiene possibile sostenere l’esclusione dalla comunicazione, in quanto, come precisato dall’Agenzia nella citata Circolare n. 24/E, trattasi di operazioni non rilevanti ai fini IVA “perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale)”.

Operazioni con soggetti “black list”

Come sopra accennato, già a decorrere dal 2016 è stata soppressa la comunicazione “black list”. Conseguentemente, anche le cessioni di beni / prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati “black list” individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro. Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto “ordinariamente” previsto per le operazioni con l’estero. In particolare nello spesometro 2016:

  • vanno comunque esclusi i dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di beni;
  • vanno inclusi i dati relativi alle prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

CASI PARTICOLARI

Si ritiene opportuno riportare le risposte fornite in passato dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a specifiche fattispecie in quanto ancora applicabili.

Autofatture omaggi  Vanno comunicate le cessioni gratuite di beni rientranti nell’attività propria dell’impresa (omaggi), documentate con l’emissione (per ogni cessione o globale mensile) della specifica autofattura. Nel campo relativo al codice fiscale della controparte va riportata la partita IVA dell’impresa cedente.

Fatture cointestate  L’operazione va comunicata distintamente per ogni cointestatario, ripartendo l’ammontare tra gli stessi.

Fatture contribuenti minimi  Le fatture d’acquisto ricevute da un contribuente minimo (senza IVA) vanno ricomprese nello spesometro. Dette fatture, infatti, anche in assenza dell’imposta, sono relative ad operazioni rilevanti ai fini IVA; l’esonero dalla comunicazione riguarda solo il contribuente minimo e non i clienti dello stesso. Analogamente, per le fatture ricevute da un contribuente forfetario.

Operazioni regime del margine   Le operazioni effettuate in applicazione del regime dei beni usati di cui al DL n. 41/95 non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo pari o superiore ad € 3.600.

Servizi accessori a importazioni / esportazioni   Le prestazioni accessorie ad un’importazione / esportazione (ad esempio, servizi di spedizione e trasporto) ex art. 9, DPR n. 633/72, vanno indicate al netto degli importi esclusi (ad esempio, diritti doganali).

Carte carburante  Qualora gli acquisti di carburante siano “certificati” tramite la carta carburante è necessario comunicare l’importo complessivo utilizzando la modalità prevista per il documento riepilogativo. Gli acquisti di carburanti effettuati esclusivamente con carte di credito, senza obbligo di tenere la carta carburante, non vanno comunicati in virtù dell’obbligo di comunicazione in capo agli operatori finanziari.

Leasing e noleggio  In presenza di contratti di leasing / noleggio:

  • il prestatore (società di leasing / noleggio), limitatamente alle fatture relative a tali operazioni è esonerato dalla comunicazione in esame. Ciò per evitare una duplicazione, considerato che tali dati sono ancora oggetto per il 2016 dello specifico invio con il modello “Comunicazione contratti di leasing e di noleggio” di cui al Provvedimento 21.11.2011;
  • l’utilizzatore, è obbligato alla comunicazione.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), ossia:

  • in forma analitica;
  • in forma aggregata.

In merito si rammenta che la scelta vincola l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

COMUNICAZIONE “AGGREGATA”

Per la comunicazione con dati aggregati, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti quadri.

FA          Operazioni documentate da fattura

Per ciascuna controparte gli elementi informativi vanno comunicati distinti tra operazioni attive (fatture emesse) e passive (acquisti). Va altresì evidenziato il numero complessivo delle operazioni attive / passive aggregate.

Con riferimento alle note di variazione, va evidenziato che:

  • le “note di variazione a debito per la controparte” e la relativa imposta a debito sono riferite ai documenti che danno origine ad un debito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda:

–     le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;

–     le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;

  • le “note di variazione a credito per la controparte” e la relativa imposta a credito sono riferite ai documenti che originano un credito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda quindi:

–     le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;

–     le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.

Si evidenzia inoltre che, poiché il modello in esame può essere utilizzato in alternativa all’apposito modello “Comunicazione contratti di leasing e di noleggio”, è presente il campo “Noleggio Leasing” nel quale indicare la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing: A (Autovettura); B (Caravan); C (Altri veicoli); D (Unità da diporto); E (Aeromobili).

SA          Operazioni senza fattura

Per ogni singolo cliente va riportato il codice fiscale, il numero di operazioni e il relativo importo complessivo.

BL           Operazioni con soggetti non residenti / acquisti di servizi da non residenti

Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive.

Ai fini della compilazione di rigo BL002, si rammenta che l’Agenzia nella Nota 19.11.2013, prot. n. 0136693 ha precisato che la casella:

  • “Operazioni con soggetti non residenti” (campo 3) va barrata per la comunicazione delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti non residenti;
  • “Acquisti di servizi da non residenti” (campo 4) va barrata per la comunicazione delle operazioni passive effettuate da fornitori non residenti.

COMUNICAZIONE “ANALITICA”

I dati da comunicare per le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da fattura, sono:

  • partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore e dell’acquirente / committente;
  • per ciascuna fattura emessa / ricevuta:

–     data del documento;

–     data di registrazione;

–     corrispettivo (netto IVA, non imponibile / esente);

–     imposta (solo per operazioni imponibili);

  • in caso di utilizzo del documento riepilogativo ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:

–     numero del documento (solo per le fatture emesse);

–     ammontare complessivo imponibile, non imponibile / esente delle operazioni;

–     ammontare complessivo dell’imposta (solo per operazioni imponibili);

  • per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo delle note di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

I dati da comunicare, per ciascuna cessione / prestazione per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fattura sono:

  • data dell’operazione;
  • codice fiscale dell’acquirente / committente;
  • corrispettivo (lordo IVA).

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, sono richiesti i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:

  • per le persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio;
  • per soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione / ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva.

In particolare, per la comunicazione con dati analitici, oltre al Frontespizio, sono disponibili i seguenti quadri.

FE           Fatture emesse / documenti riepilogativi

Oltre alle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che va barrata:

  • la casella “Docum. Riepilog.” se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture emesse ex art. 6, comma 1, DPR n. 695/96;
  • la casella “IVA non esposta in fattura” ad esempio, per le cessioni effettuate in regime dei beni usati ex DL n. 41/95, nonché da parte delle agenzie di viaggio e turismo (inclusi i tour operator) per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;
  • la casella “Autofattura” per segnalare le operazioni per le quali è stata emessa autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72 (tra le quali, acquisti da fornitori extraUE, acquisti da fornitori UE non oggetto di comunicazione con i modd. Intra).

   L’indicazione della data del documento / di registrazione è alternativa.

Per i soggetti che utilizzano il modello anche per la comunicazione dei beni in leasing/ noleggio nel campo “Noleggio Leasing” va indicata la lettera corrispondente alla tipologia di bene oggetto del noleggio / leasing (lett. da A a E come sopra riportato).

FR           Fatture ricevute / documenti riepilogativi

Oltre alle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che va barrata:

  • la casella “Doc. Riepil.” se i dati si riferiscono al documento riepilogativo delle fatture ricevute ex art. 6, comma 6, DPR n. 695/96;
  • la casella “IVA non esposta in fattura” in caso di operazioni passive documentate da fattura con IVA non esposta;
  • la casella “Op. in reverse charge” se l’operazione è soggetta al reverse charge (ad esempio, subappalto in edilizia, acquisto di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici).

Rientrano in tale ambito le operazioni disciplinate dalle seguenti disposizioni:

– art. 17, commi 2, 3, 5 e 6, DPR n. 633/72;

Sono comunque esclusi gli acquisti di immobili, con applicazione del reverse charge, ai sensi della lett. a-bis), in quanto già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria;

– art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72, ossia gli acquisti di rottami ferrosi e non ferrosi;

  • la casella “Autofattura” in caso di:

–     autofattura emessa, per operazioni effettuate con soggetti non residenti per le fattispecie ex artt. 7-bis e 7-ter, DPR n. 633/72, in mancanza degli elementi identificativi del fornitore estero;

–     acquisto da agricoltore esonerato ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;

–     regolarizzazione tramite autofattura / fattura integrativa e versamento della relativa imposta ai sensi degli artt. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 e 46, comma 5, DL n. 331/93.

Come sopra accennato:

–     la casella “Autofattura” va barrata anche nelle “ipotesi di documentazione emessa dalla controparte non residente illeggibile o recante dati formalmente non utilizzabili”;

–     gli acquisti da agricoltori esonerati e la regolarizzazione della fattura del fornitore   “possono   essere   utilmente   riportate   attraverso   l’utilizzo   del   flag «Autofattura» con l’indicazione della diversa partita IVA della controparte”.

NE          Note di variazione emesse

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che in aggiunta al “Numero nota” è necessario indicare la “Data di registrazione nota”. In assenza va indicata la “Data di emissione nota”.

NR          Note di variazione ricevute

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si segnala che è obbligatorio indicare la “Data di registrazione” della nota, mentre non è obbligatorio indicare quella del documento.

DF          Operazioni senza fattura

L’importo da indicare non può essere inferiore a € 3.600. Il campo “Noleggio Leasing” è utilizzato per comunicare i dati relativi al leasing / noleggio (lett. da A a E come sopra riportato).

FN          Operazioni con soggetti non residenti

Oltre a quanto indicato nelle “indicazioni generali” sopra riportate, si evidenzia che devono essere indicate le operazioni attive effettuate con soggetti non residenti (UE, extraUE), escluse le esportazioni / operazioni intraUE ricomprese nei modd.  Intra. Come specificato dall’Agenzia vanno ricomprese anche le operazioni non documentate da fattura effettuate in Italia con soggetti non residenti (UE e extraUE).

È necessario indicare alternativamente la “Data emissione documento / fattura”  oppure la “Data di registrazione fattura”.

SE           Acquisti di servizi da soggetti non residenti

Nel quadro SE vanno indicate:

  • le prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extraUE di cui agli artt. da 7-ter a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali, l’operatore è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;
  • gli acquisti di beni ex art. 7-bis, DPR n. 633/72;
  • le fatture per servizi ricevuti da soggetti UE non comunicate nei modd. Intra.

Di conseguenza in tale quadro vanno indicate tutte le operazioni effettuate con non residenti (UE, extraUE), rilevanti ai fini IVA in Italia, che non costituiscono importazioni o operazioni intraUE ricomprese nei modd. Intra.

In particolare, va evidenziato che:

  • il “Codice identificativo IVA” era richiesto soltanto per i soggetti diversi da persone fisiche, limitatamente alla comunicazione relativa agli acquisti da San Marino (codice Stato estero “037”);
  • è necessario indicare la “Data di registrazione”.

OPERAZIONI ESTERE CHE NON COSTITUISCONO IMPORTAZIONI / OPERAZIONI INTRAUE

Le operazioni passive ricevute da soggetti esteri che non costituiscono né operazioni intraUE né importazioni, rilevanti ai fini IVA in Italia, per i quali l’operatore italiano provvede agli obblighi ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, ossia:

  • integrazione della fattura estera (fornitore UE);
  • emissione dell’autofattura (fornitore extraUE); vanno indicate nello spesometro.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella citata Nota prot. n. 0136693, e meglio specificato nel corso del Videoforum di Italia Oggi 2014 (risposta mai ufficializzata nella consueta Circolare “riepilogativa”), per le operazioni in esame vanno compilati i seguenti quadri:

  • quadro SE – “acquisti di servizi da non residenti”, se l’operatore è in possesso dei dati identificativi del soggetto non residente;

ovvero

  • quadro FR – “fatture ricevute”, se il documento ricevuto non contiene tutti i predetti dati (ad esempio, in caso di acquisto tramite Internet per il quale il fornitore estero emette una documentazione priva delle proprie generalità anagrafiche ovvero dello Stato estero o quest’ultimo è illeggibile). In tal caso va barrata la casella 7 “Autofattura” e indicata quale partita IVA quella dell’operatore italiano;
  • quadro FE – “fatture emesse”. In tal caso va barrata la casella 6 “Autofattura”.

Secondo l’Agenzia per dette operazioni non dovrebbe verificarsi la “ripetizione” dell’indicazione in 3 diversi quadri (FE, FR e SE), considerato che, ferma restando la compilazione del quadro FE:

  • qualora la controparte estera non sia identificabile, va compilato il quadro FR, barrando la casella 7 “Autofattura” e indicando quale partita IVA quella dell’acquirente;
  • qualora la controparte estera sia identificabile, in quanto il documento ricevuto dall’operatore italiano contiene tutti i dati necessari, va compilato il quadro SE.

In caso di utilizzo della forma aggregata è necessario compilare:

  • il quadro BL – “operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata” e il quadro FA – “operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata”;
  • il solo quadro FA in mancanza dei dati identificativi del soggetto non residente.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

In presenza di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (ad esempio, fusione, scissione, conferimento) la comunicazione va effettuata:

  • da tutti i soggetti coinvolti, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l’operazione straordinaria non comporti l’estinzione del dante causa;
  • dal soggetto subentrante qualora l’operazione straordinaria comporti l’estinzione del dante causa. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

Come chiarito nella citata Circolare n. 24/E, se l’operazione straordinaria è intervenuta prima del termine di invio della comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:

–     all’anno precedente, utilizzando una comunicazione distinta rispetto alla propria;

–     all’anno in corso, utilizzando un’unica comunicazione riepilogativa.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti / errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in caso di omessa / infedele dichiarazione.

A tali violazioni è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 per “l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria … o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri” .

(si allega circolare completa .pdf)

                    

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