CircolariCIRCOLARE N. 30 DEL 12/06/2017 DIRITTO CAMERALE 2017

12 Giugno 2017
  1. Fonti normative
  2. L’art. 18, commi 4 e 5, della legge 29.12.1993 n.580 come modificato dal comma 19 dell’art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico (MISE), di concerto con il Ministero dell’Economia, determina con proprio decreto la misura del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno economico delle CCIAA, la misura del diritto annuale viene aggiornata, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento. In assenza del predetto decreto, le misure del diritto camerale restano invariate e continuano ad essere applicate fino all’emanazione di un nuovo DM (nota MISE 30.12.2010 n. 201046).
  3. L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che l’importo del diritto camerale previsto dalla legge 580/1993 venga ridotto come segue:
  4. per il 2015 del 35%;
  5. per il 2016 del 40%;
  6. dal 2017 del 50%.
  7. Con Nota 15.11.2016 n. 359584 il MISE ha stabilito la misura del diritto fisso e gli scaglioni di fatturato per quello variabile da utilizzare per la determinazione del diritto camerale dovuto per il 2017.
  8. L’art. 18, comma 10 della legge 29.12.1993 n. 580, introdotto dall’art. 1 del D.Lgs. 25.11.2016 n. 219, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico possa autorizzare le Camere di Commercio ad aumentare il diritto camerale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento di programmi e progetti.
  9. Il D.M. 22.5.2017, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene l’elenco delle Camere di Commercio che sono state autorizzate dal MISE ad effettuare l’aumento del 20% (vedi allegato).

 

  1. Ambito soggettivo
  2. Il diritto camerale annuale è dovuto dai soggetti esercenti attività d’impresa iscritti nel Registro delle imprese.
  3. Il Registro delle imprese è suddiviso in varie sezioni
    • Sezione Ordinaria:
  4. Imprenditori commerciali individuali
  5. Società in nome collettivo e le società in accomandita semplice
  6. Società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata
  7. Società cooperative
  8. Gruppi Europei di Interesse Economico (c.d. “GEIE”)
  9. Consorzi e le società consortili
  10. Enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale
  11. Società costituite all’estero che hanno, nel territorio italiano, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’impresa
  12. Aziende speciali di enti locali ed i consorzi tra enti locali
  13. Altri soggetti previsti dalla Legge
    • Sezione Speciale
  14. Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c. )
  15. Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c. )
  16. Imprenditori ittici (art. 4 del DLgs. 9.1.2012 n. 4)
  17. Società semplici
  18. Persone fisiche, società e consorzi iscritti negli Albi delle imprese artigiane (L. 8.8.85 n. 443)
    • Sezione speciale per le società tra professionisti (art. 16 co. 2 del DLgs. 2.2.2001 n. 96; art. 7 del DM 8.2.2013)
    • Sezione speciale per le imprese sociali (art. 5 co. 2 del DLgs. 24.3.2006 n. 155; DM 24.1.2008)
  19. Impresa sociale (DLgs. 24.3.2006 n. 155)
  20. Società di mutuo soccorso ex L. 15.4.1886 n. 3818 (art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 e DM 6.3.2013)
    • Sezione speciale per le start up innovative (art. 25 co. 8 del DL 18.10.2012 n. 179) (1)
  21. Start up innovative
  22. Incubatori certificati
    • Sezione speciale per le PMI innovative (art. 4 co. 2 del DL DL 24.1.2015 n. 3)
  23. PMI innovative
  24. Il diritto camerale è dovuto anche per le sedi secondarie e le unità locali. Il versamento va effettuato a favore della Camera di Commercio della provincia in cui si trovano tali entità.
  25. Il diritto camerale non è dovuto nei seguenti casi:

 

Soggetti Note Riferimenti
Imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa Salvo che sia in corso l’esercizio provvisorio art. 4 co. 1 del DM

359/2001

Imprese individuali che hanno cessato l’attività nel 2016 Devono avere presentato la domanda di cancellazione entro il 30.1.2017 art. 4 co. 2 del DM

359/2001

Società e altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2016 Devono avere presentato la domanda di cancellazione entro il 30.1.2017 art. 4 co. 3 del DM

359/2001

Società cooperative che ricadono nell’ipotesi dell’art. 2545-septiesdecies c.c. (scioglimento

per atto dell’autorità governativa)

Il provvedimento di scioglimento deve essere stato assunto dall’autorità governativa nel 2016 art. 4 co. 4 del DM

359/2001

Start up innovative e incubatori certificati L’esenzione:

–          opera se sono mantenuti i requisiti qualificanti per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa;

–          dura non oltre il quarto anno di iscrizione

art. 26 co. 8, secondo periodo, e art. 31 co. 4 del DL 179/2012

 

  1. Misura del diritto annuale per il 2017
  2. La riduzione al 50% con la maggiorazione del 20% è uguale alla riduzione del 40%

L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che l’importo del diritto camerale previsto dalla legge 580/1993 venga ridotto per il 2017 del 50%.

Tuttavia, considerato che quasi tutte le Camere di Commercio sono state autorizzate dal MISE ad aumentare il diritto camerale del 20% per finanziare nuovi progetti, di fatto il diritto camerale, sia in misura fissa che variabile, è rimasto uguale al 2016. Infatti: 100/2 = 50 + 20% (50) = 50 + 10 = 60

  1. Misura fissa già ridotta al 60%

 

Imprese che pagano in misura fissa Sede Unità locale
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione  speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)  52,80 10,56
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 120 24
Società semplici non agricole 120 24
Società semplici agricole 60 12
Società tra avvocati previste dal DLgs. n. 96/2001 120 24

 

  1. Misura variabile

 

  1. Scaglioni di fatturato e aliquote

 

 

Scaglioni di fatturato

 

Aliquote
da euro a euro
0 100.000 200 misura fissa
oltre 100.000 250.000 100 + 0,015% della parte eccedente 100.000
oltre 250.000 500.000 222,5 + 0,013% della parte eccedente 250.000
oltre 500.000 1.000.000 255 + 0,010% della parte eccedente 500.000
oltre 1.000.000 10.000.000 305 + 0,009% della parte eccedente 1.000.000
oltre 10.000.000 35.000.000 1.115 + 0,005% della parte eccedente 10.000.000
oltre 35.000.000 50.000.000 2.365 + 0,003% della parte eccedente 35.000.000
oltre 50.000.000 2.815 + 0,001% della parte eccedente 50.000.000 fino ad un massimo di 40.000,00

 

L’importo complessivo determinato applicando le aliquote e gli scaglioni sopra indicati andrà ridotto del 40%

Anche l’importo fisso del primo scaglione andrà ridotto del 40%, per cui l’importo dovuto da chi rientra nel primo scaglione ammonta ad Euro 120. Altrettanto dicasi per l’importo massimo che così ammonta ad Euro 24.000,00.

  1. Unità locali

Per ciascuna unità locale l’importo del tributo è pari al 20% di quello dovuto per la sede.

  1. Criterio di determinazione del fatturato

Per la determinazione del fatturato necessario al calcolo del diritto camerale, occorre fare riferimento a precise voci della dichiarazione presentata ai fini IRAP

 

Società di capitali Quadro IC modello IRAP 2017
Imprese industriali e commerciali righi IC1 e IC5
Banche e altri soggetti finanziari righi IC15 e IC18
Società che esercitano in via prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. “holding industriali”) righi IC1, IC5 e IC15
Imprese di assicurazioni Somma delle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del Conto economico
Società di persone Quadro IP modello IRAP 2017
Società che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97 rigo IP1
Società che hanno esercitato l’opzione per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali righi IP13 e IP17
Società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari (c.d. “holding industriali”) righi IP13, IP17 e IP18
Persone fisiche Quadro IQ modello IRAP 2017
Imprese individuali che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97 rigo IQ1
Imprese individuali che hanno esercitato l’opzione per la determinazione dell’IRAP secondo le regole delle società di capitali righi IQ13 e IQ17

 

  1. Versamento del diritto annuale
  2. Il diritto annuale va versato in unica soluzione utilizzando il mod. F24 esclusivamente in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA (direttamente o tramite intermediario abilitato).
  3. In corrispondenza del “codice ente” va indicata la sigla automobilistica della provincia cui appartiene la Camera di Commercio cui il diritto si riferisce (sede o unità locali).
  4. Il codice tributo è il “3850” da indicare nella Sezione “IMU e altri tributi locali”.
  5. Il tributo può essere compensato con crediti fiscali e contributivi disponibili.
  6. Termini di versamento
  7. Persone fisiche e società di persone
  8. 6.2017 senza alcuna maggiorazione;
  9. 7.2017 (il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
  10. Società di capitali
  11. Se non hanno differito il termine per l’approvazione del bilancio al 30.6.2017
  12. 6.2017 senza alcuna maggiorazione;
  13. 7.2017 (il 30 cade di domenica con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.
  14. Se hanno differito al 30.6.2017 il termine per l’approvazione del bilancio
  15. entro il giorno 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio (ma non oltre il 17.7.2017 in quanto il giorno 16 cade di domanica) senza alcuna maggiorazione;
  16. entro il 30° giorno successivo a quello indicato al precedente punto i. con la maggiorazione dello 0,4% da versare con lo stesso codice tributo del diritto annuale.

( scarica la circolare completa .pdf )

                    

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