- Fonti normative
L’art. 1 del D.L. 24.4.2017 n. 50 convertito dalla legge 21.6.2017 n. 96 ha modificato l’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 estendendo il meccanismo dello split payment (che in precedenza si applicava solo alle operazioni nei confronti dello Stato, organi dello Stato ed enti pubblici) alle:
- società controllate, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 e 2 c.c. (controllo “di diritto” o “influenza dominante”), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, provincie, aree metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. (controllo di diritto), dalle società di cui ai precedenti punti a. e b.;
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Le norme attuative della presente disposizioni devono essere emanate con un apposito decreto ministeriale.
- Cos’è lo split payment
Lo split payment (“scissione dei pagamenti”) è un meccanismo in base al quale l’IVA dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi addebitata in fattura dal fornitore al cliente, anziché essere versata dal primo e recuperata in via di rivalsa sul secondo, viene versata all’Erario da quest’ultimo.
Quindi il fornitore emette fattura con addebito di IVA ma non riceve l’imposta dal cliente in via di rivalsa in quanto non è lui a dover versare l’IVA, ma il cliente stesso che annoterà la fattura sia sul registro IVA vendite (per versare il tributo) sia sul registro IVA acquisti (per detrarlo).
Lo scopo della norma è quello di combattere l’evasione di IVA da parte dei fornitori che incassano l’IVA dai loro clienti ma poi non la versano. Il ragionamento sotteso è questo: il “Pubblico” e le società quotate in Borsa danno più garanzie sul versamento dell’IVA rispetto ai fornitori “privati”.
- Soggetti ai quali si applica lo split payment
- Pubblica Amministrazione
Ai sensi dell’art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196, per Amministrazioni Pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco che l’ISTAT pubblica annualmente nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.
L’elenco sintetico è accessibile al seguente link:
https://www.istat.it/it/files/2016/09/Allegato1a.pdf
L’elenco completo è accessibile al link: https://www.istat.it/it/files/2016/09/Allegato2.pdf
Sono, inoltre, ricomprese nella disciplina le Amministrazioni di cui all’art. 1 co. 1 del DLgs. 165/2001, vale a dire:
- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro ssociazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al DLgs. 30.7.99 n. 300.
- Società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
Rientrano in questa categoria sia le società controllate “di diritto” (50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), a norma dell’art. 2359, co.1, n. 1 c.c., sia quelle soggette ad “un’influenza dominante” a norma dell’art. 2359, co.1 n. 2 c.c.
- Società controllate dagli enti pubblici territoriali
Si tratta delle società soggette al controllo “di diritto” (50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) di: Regioni, Provincie, Comuni, Città metropolitane, Unioni di comuni.
- Società controllate in modo diretto o indiretto dalle società di cui ai precedenti punti B. e C.
- Rientrano in questa categoria sia le società controllate “di diritto” (50% + 1 dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria), a norma dell’art. 2359, co.1, n. 1 c.c., sia quelle soggette ad “un’influenza dominante” a norma dell’art. 2359, co.1 n. 2 c.c.
- Il controllo rileva anche se è indiretto, con necessità, quindi, di risalire tutta la catena di controllo fino all’apice della stessa.
- Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana
Si tratta delle 40 società italiane a maggior capitalizzazione il cui elenco è reperibile sul sito http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/ftse-mib/lista.html
- Attestazione del cliente
In considerazione del fatto che l’individuazione dei soggetti sopra elencati non è sempre agevole, all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 è stato aggiunto il comma 1-quater secondo il quale i clienti, su richiesta dei fornitori (ma ci auguriamo che lo facciano di loro iniziativa) devono rilasciare a questi ultimi un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti sopra indicati.
I fornitori in possesso di tale documento devono applicare il regime dello split payment.
- Lo split payment non si applica alle operazioni soggette a reverse charge
- Esclusioni dalla disciplina dello split payment
Dato che il regime dello split payment riguarda il versamento dell’IVA, esso non si applica alle operazioni in cui non c’è IVA da versare (operazioni non imponibili, esenti o escluse da IVA).
- Adempimenti del fornitore
Gli adempimenti del fornitore, che non pongono particolari problemi, sono i seguenti:
- emissione della fattura completa di tutti gli elementi di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972 con addebito dell’IVA e contenente la dicitura “scissione dei pagamenti”;
- annotazione della stessa sul registro delle fatture emesse senza che l’imposta a debito confluisca nella liquidazione periodica.
A livello contabile, il credito verso il cliente sarà costituito solo dall’imponibile e non dall’IVA.
- Modifiche alla disciplina dei rimborsi IVA
L’estensione dello split payment comporta un aumento dell’esposizione finanziaria dei fornitori dei soggetti che versano direttamente l’IVA. Costoro, infatti, addebitando l’IVA ai loro clienti senza incassarla, si trovano sistematicamente a credito d’imposta.
Al fine di limitare tali effetti finanziari negativi, l’art. 1, co 4-bis del D.L. 50/2017 ha stabilito che, a partire dal 2018, i rimborsi dei crediti IVA saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate (anziché dall’Agente della Riscossione) direttamente sul conto corrente bancario indicato dal contribuente. Con apposito decreto ministeriale saranno disciplinate le modalità operative.
- Entrata in vigore
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° Luglio 2017.