Oggetto: Comunicazione periodica all’agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – spesometro-
1 premessa
L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), come riformulato dall’art. 4 co. 1 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), prevede l’obbligo di comunicazione periodica, in via telematica, dei dati delle fatture emesse e ricevute (e delle relative variazioni), nonché delle bollette doganali, con decorrenza dal periodo d’imposta 2017.
La periodicità della nuova comunicazione è:
- semestrale, limitatamente al periodo d’imposta 2017;
- trimestrale, a regime, a partire dal periodo d’imposta 2018.
Periodo d’imposta | Periodicità della comunicazione | Termini per effettuare la trasmissione telematica della comunicazione | |
2017 | Semestrale | I semestre | 18.9.2017 |
II semestre | 28.2.2018 | ||
2018 e successivi | Trimestrale | I, III e IV trimestre | Ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento |
II trimestre | 16 settembre |
La nuova comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- sostituisce il precedente “spesometro” annuale, riguardante le operazioni effettuate e ricevute sino al periodo d’imposta 2016;
- è strettamente connessa con il nuovo obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-bis del DL 78/2010, introdotto dall’art. 4 co. 2 del DL 193/2016), poiché a regime saranno unificati termini e modalità di trasmissione delle due comunicazioni;
- coincide, relativamente a modalità e contenuto, con la trasmissione telematica dei dati delle fatture sulla base del regime opzionale di cui al DLgs. 127/2015, opzione che consente di beneficiare di alcuni vantaggi.
2 ambito soggettivo di applicazione
Tenendo conto dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1, di seguito si riepilogano i soggetti obbligati e le fattispecie di esonero, nonché le modalità di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in caso di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive.
2.1 SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERatI
Sono obbligati alla trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi IVA, ossia gli esercenti:
- attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72);
- arti o professioni (art. 5 del DPR 633/72).
Fra i soggetti obbligati rientrano, fra l’altro, il rappresentante fiscale e/o la stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti.
2.1.1 Produttori agricoli
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 (art. 34 co. 6 del DPR 633/72) e si avvalgono del regime di esonero;
- sono situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73.
I produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72, non situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73, sono tenuti a comunicare i soli dati relativi alle operazioni attive risultanti dalle autofatture emesse dai propri cessionari che ne devono consegnare copia ai produttori stessi.
2.1.2 Soggetti che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i soggetti passivi che hanno optato:
- per il regime di trasmissione telematica dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015);
- per il regime di trasmissione telematica, sia dei dati delle fatture, sia di quelli dei corrispettivi, in presenza dei previsti presupposti (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015).
L’esonero si giustifica poiché i dati delle fatture da trasmettere sulla base del regime opzionale, che consente di beneficiare di alcuni vantaggi, coincidono con quelli previsti per la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
2.1.3 Soggetti aderenti al regime di “vantaggio” o al regime “forfettario”
I soggetti che hanno aderito ai uno dei seguenti regimi sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), con riguardo ai contribuenti (c.d. “contribuenti minimi”) ai quali risulta ancora applicabile;
- regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014).
2.1.4 Associazioni sportive dilettantistiche e altri soggetti in regime della L. 398/91
L’opzione per il regime di cui alla L. 398/91 può essere esercitata da:
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
- società sportive dilettantistiche;
- associazioni senza fine di lucro e pro loco;
- associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro.
I soggetti che, in presenza dei requisiti previsti, hanno adottato il regime forfettario di cui sopra, in quanto non vincolati alla registrazione delle fatture passive, sono tenuti a comunicare solamente i dati delle fatture emesse per le attività (istituzionali e commerciali) che rientrano nel citato regime.
Il superamento nel corso del periodo d’imposta del limite di proventi di 400.000,00 euro (importo così innalzato, rispetto al precedente limite di 250.000,00 euro, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2017), si ritiene che comporti, dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento:
- il venir meno dell’esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture passive;
- l’obbligo di trasmettere la comunicazione anche per i dati delle fatture passive.
2.1.5 Amministrazioni pubbliche
Sono esonerate dalla comunicazione dei dati delle fatture ricevute:
- le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 2 della L. 196/2009;
- le Amministrazioni autonome.
Le fatture ricevute da tali soggetti, infatti, devono essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e sono quindi già acquisite dall’Amministrazione finanziaria.
Resta invece obbligatorio, anche per tali enti, l’invio dei dati delle fatture emesse, e delle relative note di variazione, nei confronti di soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.
2.2 operazioni straordinarie O ALTRE trasformazioni sostanziali soggettive
Il soggetto avente causa (es. società incorporante), in caso di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni sostanziali soggettive che comportano l’estinzione del soggetto dante causa, deve effettuare distinte comunicazioni con riguardo:
- ai dati delle proprie fatture;
- ai dati delle fatture del soggetto dante causa estinto per il periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- ai dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, qualora il soggetto dante causa non vi abbia già provveduto autonomamente poiché i termini per l’invio non erano decorsi.
3 ambito oggettivo di applicazione
Sono oggetto di comunicazione, ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010, senza la previsione di alcun limite d’importo minimo:
- le fatture emesse, annotate o da annotare nel registro delle vendite o dei corrispettivi nel periodo di riferimento;
- le fatture di acquisto e le bollette doganali registrate nel periodo di riferimento ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72;
- le note di variazione delle fatture di cui ai punti precedenti.
3.1 OPERAZIONI NON DOCUMENTATE DA FATTURA
Le operazioni attive e passive per le quali non è stata emessa fattura poiché non obbligatoria non sono interessate dalla comunicazione in esame.
Si precisa, inoltre, che:
- devono essere comunicate le fatture emesse, su richiesta del cliente, anche se in assenza di richiesta non vi sarebbe stato l’obbligo di emissione (es. operazioni effettuate da commercianti al minuto e attività assimilate ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72);
- non sono oggetto della comunicazione i dati relativi ad altri documenti diversi dalle fatture e dalle bollette doganali, come scontrini e ricevute fiscali o schede carburanti (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 e 7.4.2017 n. 8).
3.2 OPERAZIONI FUORI campo IVA
Le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del requisito della territorialità (artt. 7 ss. del DPR 633/72) devono essere comunicate in quanto soggette all’obbligo di emissione della fattura (art. 21 co. 6-bis del DPR 633/72).
Si ritiene, inoltre, che debbano essere comunicate anche le operazioni fuori dal campo di applicazione dell’IVA per le quali la fattura sia stata emessa dal cedente o prestatore su base volontaria (es. fattura emessa per un’operazione di cessione di azienda esclusa da IVA ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72).
3.3 DOCUMENTI RIEPILOGATIVI DELLE FATTURE
I dati delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300,00 euro, per le quali è ammessa la registrazione mediante documento riepilogativo (art. 6 co. 1 e 6 del DPR 695/96), devono essere comunicati per singola fattura (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
3.4 Fatture ANNOTATE SUL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
Devono essere comunicati i dati delle fatture emesse e da annotare (o annotate) nel registro dei corrispettivi (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
3.5 FATTURE RICEVUTE DAI SOGGETTI ADERENTI AL REGIME “DI VANTAGGIO” O “forfettario”
I dati delle fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1-2 del DL 98/2011), o del regime forfettario per gli autonomi (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014), devono essere comunicati anche se tali soggetti non evidenziano l’IVA in fattura (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
3.6 Dati relativi alle spese mediche e veterinarie trasmessi al “Sistema Tessera Sanitaria”
Ai sensi dell’art. 4 del DM 1.9.2016, sono esclusi dalla comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010 i dati delle spese mediche e veterinarie da trasmettere al “Sistema Tessera Sanitaria”, da parte dei seguenti soggetti (previsti dagli artt. 1 e 2 del suddetto DM 1.9.2016):
- esercizi commerciali di cui all’art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 114/98, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. “parafarmacie”);
- iscritti agli albi professionali degli psicologi (L. 56/89);
- iscritti agli albi professionali degli infermieri (DM 14.9.94 n. 739);
- iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i (DM 14.9.94 n. 740);
- iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM 14.9.94 n. 746);
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui gli artt. 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97;
- iscritti agli albi professionali dei veterinari.
Analogo esonero non è invece attualmente previsto per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese mediche al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, vale a dire:
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate.
Con riguardo ai soggetti indicati in quest’ultimo elenco, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbero rientrare nella comunicazione periodica per l’anno d’imposta 2017 anche i dati delle fatture relative alle spese sostenute nel 2017 che saranno trasmesse al “Sistema Tessera Sanitaria” entro il 31.1.2018.
3.7 Fatture emesse e ricevute trasmesse con il Sistema di Interscambio
I dati delle fatture emesse e ricevute trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono esclusi dalla comunicazione in quanto l’Amministrazione finanziaria acquisisce già i dati mediante il Sistema stesso.
Il soggetto passivo tuttavia, laddove risulti più agevole, può comunque effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute includendo anche quelle trasmesse con il Sistema di Interscambio (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
4 dati da trasmettere
Fra i dati oggetto di comunicazione si richiamano in particolare:
- i dati identificativi del cedente o prestatore;
- i dati identificati del cessionario o committente;
- la data e il numero della fattura (oppure della bolletta doganale o della nota di variazione);
- la base imponibile IVA;
- l’aliquota IVA applicata;
- l’imposta;
- la tipologia di operazione.
Nella seguente tabella si riportano, a titolo esemplificativo, i dati oggetto di comunicazione riferiti alle fatture emesse (si veda il documento “Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture” allegato al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793 e aggiornato al 20.6.2017).
Dati da indicare per le fatture emesse | |
Dati identificativi
del cedente o prestatore |
Codice Paese (IT) |
Numero di partita IVA (del soggetto residente in Italia, del soggetto che opera in Italia tramite stabile organizzazione, ovvero del soggetto identificato in Italia ai fini IVA) | |
Codice fiscale (dato opzionale) | |
Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica) | |
Sede (dato opzionale; se valorizzato devono essere presenti almeno gli elementi Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione) | |
Indirizzo, CAP, Comune, Provincia e Nazione della stabile organizzazione (da valorizzare solo se il cedente/prestatore è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione residente sul territorio nazionale) | |
Partita IVA, Codice Paese (IT), Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (solo se il cedente/prestatore si avvale di un rappresentante fiscale in Italia) | |
Dati identificativi del cessionario o committente
segue |
Codice del Paese che ha assegnato l’identificativo fiscale al cessionario/ committente |
Numero di identificazione fiscale | |
Codice fiscale (tale campo può non essere valorizzato se sono valorizzati i campi Codice Paese e Numero di identificazione fiscale) | |
Denominazione (persona non fisica) / Nome e Cognome (persona fisica) | |
Sede (Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Nazione) | |
Indirizzo, CAP, Comune e Nazione della stabile organizzazione (solo se il cessionario/committente è un soggetto non residente e ha effettuato la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione residente sul territorio nazionale; si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia) | |
Partita IVA, Codice Paese, Denominazione/Nome e Cognome del rappresentante fiscale (gli elementi indicati devono essere valorizzati soltanto qualora il cessionario/committente si avvalga di un rappresentante fiscale) | |
Dati identificativi del
documento |
Tipo di documento (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, nota di credito semplificata) |
Data del documento | |
Numero progressivo attribuito al documento dal cedente/prestatore | |
Dati relativi
all’operazione |
Imponibile (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi su cui applicare l’IVA) o Importo (ammontare dei beni ceduti e dei servizi resi per il quale non deve essere evidenziata l’imposta) |
Imposta | |
Aliquota IVA | |
Natura dell’operazione (codice che esprime il “motivo” specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura) | |
Percentuale di detraibilità (se gli importi si riferiscono a spese detraibili) | |
Deducibilità (se gli importi si riferiscono a spese deducibili) | |
Esigibilità IVA (i valori ammessi sono “I” per esigibilità immediata, “D” per esigibilità differita e “S” per scissione dei pagamenti) | |
Rettifica
(da valorizzare solo se ricorre il caso) |
Identificativo del file con il quale i dati sono stati trasmessi la prima volta |
Posizione occupata dal documento all’interno del file con il quale i dati sono stati originariamente trasmessi |
4.1 NUMERO DEL DOCUMENTO
Con riferimento al campo “Numero”, la circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1 ha precisato che:
- per le fatture emesse si deve sempre valorizzare tale campo con l’indicazione del valore esatto presente nel documento;
- per le fatture ricevute, poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, qualora il soggetto passivo non avesse a disposizione tale dato nel campo “Numero” può essere indicato il valore “0”.
4.2 DATI DEL CEDENTE PER LE BOLLETTE DOGANALI
I dati identificativi del cedente extra-UE devono essere indicati nel registro IVA degli acquisti; pertanto, anche i campi “IdPaese” e “IdCodice” della comunicazione devono essere obbligatoriamente compilati (ris. Agenzia delle Entrate 5.7.2017 n. 87).
Limitatamente all’anno 2017, al fine di evitare maggiori aggravi a carico degli operatori, è consentito compilare i predetti campi come segue:
- “IdPaese”: stringa “OO”;
- “IdCodice”: sequenza di undici “9”.
4.3 NATURA DELL’OPERAZIONE
Il campo “Natura dell’operazione” deve essere valorizzato:
- solo qualora l’operazione non comporti l’esposizione dell’IVA in fattura;
- indicando lo specifico “motivo” per il quale l’imposta non è stata indicata in fattura, secondo la seguente classificazione.
Tipologia di operazione | Codice corrispondente al campo “Natura dell’operazione” |
Operazioni escluse ex art. 15 del DPR 633/72 | N1 |
Operazioni non soggette per carenza dei requisiti di applicazione dell’IVA | N2 |
Operazioni non imponibili | N3 |
Operazioni esenti | N4 |
Operazioni in regime del margine | N5 |
Operazioni in reverse charge | N6 |
Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA | N7 |
Si riporta, di seguito, un breve riepilogo delle modalità di compilazione del campo “Natura dell’operazione” con riguardo a particolari operazioni.
Tipologia di operazione | Codice corrispondente al campo “Natura dell’operazione” | Note |
Acquisti in reverse charge | N6 | I dati di tali fatture devono essere indicati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti compilando anche i campi “imposta” e “aliquota”. |
Acquisti intracomunitari non imponibili | N3 | – |
Acquisti intracomunitari esenti | N4 | – |
Acquisti presso soggetti aderenti al regime di “vantaggio” o “forfettario” | N2 | – |
Acquisti soggetti al regime monofase (art. 74 del DPR 633/72) | N2 | – |
Prestazioni di servizi nei confronti di soggetti extra-UE | N2 | – |
Cessioni intracomunitarie | N3 | – |
Cessioni all’esportazione (incluse, fra l’altro, le operazioni verso esportatori abituali e le cessioni con introduzione dei beni in un deposito IVA) | N3 | – |
Operazioni in regime del margine | N5 | Il campo “Imponibile/Importo” deve riportare il valore imponibile comprensivo di IVA. |
Vendite a distanza verso “privati” in altri Stati UE non soggette a IVA in Italia | N7 | – |
Prestazioni di servizi in regime “MOSS” | N7 | Il campo “Natura dell’operazione” è da compilare solo se è emessa la fattura. |
Operazioni in split payment | Nessuno | Si valorizzano il campo “Aliquota” e “Imposta” e si indica il codice “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”. |
4.4 CONDIZIONE DI DETRAIBILITÀ O DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
I campi “Detraibile” e “Deducibile”, la cui compilazione è facoltativa e alternativa, sono riferiti all’eventuale detraibilità o deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione (circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
5 modalitÀ e termini di trasmissione dei dati
Di seguito si riepilogano, in sintesi, le modalità e i termini di trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e i canali attraverso i quali consultare, fra l’altro, i dati trasmessi.
5.1 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI
La trasmissione dei dati può avvenire con due diverse modalità:
- invio telematico dei dati analitici delle fatture emesse e ricevute all’interno di un file appositamente predisposto dal contribuente o dal relativo intermediario (a tal fine può essere utilizzato un software specifico reperito sul mercato o tramite il servizio gratuito accessibile dalla piattaforma “Fatture e corrispettivi”);
- invio telematico delle fatture mediante il Sistema di Interscambio (in questo caso i dati dei documenti si intendono automaticamente acquisiti dall’Agenzia delle Entrate).
5.2 termini di trasmissione dei dati
La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere tramessa:
- su base semestrale, relativamente all’anno 2017 (art. 4 co. 4 del DL 193/2016);
- su base trimestrale, a partire dall’anno 2018, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre solare, salvo il secondo trimestre per il quale il termine è posticipato al 16 settembre.
Si riportano, di seguito, le scadenze dell’adempimento con riguardo agli anni 2017 e 2018.
Anno 2017 | |
Semestre | Scadenza |
I semestre (gennaio-giugno) | 18.9.2017
(in quanto il 16.9.2017 è sabato) |
II semestre (luglio-dicembre) | 28.2.2018 |
Anno 2018 | |
Trimestre | Scadenza |
I trimestre (gennaio-marzo) | 31.5.2018 |
II trimestre (aprile-giugno) | 17.9.2018
(in quanto il 16.9.2018 è domenica) |
III trimestre (luglio-settembre) | 30.11.2018 |
IV trimestre (ottobre-dicembre) | 28.2.2019 |
5.3 consultazione dei dati
Nell’area dedicata della piattaforma “Fatture e corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate sono messi a disposizione:
- i dati trasmessi dal soggetto passivo e quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori;
- i riscontri derivanti dal confronto, operato dall’Agenzia delle Entrate, fra le informazioni provenienti dai dati delle fatture e dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- le eventuali comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate qualora siano emerse divergenze fra i dati delle fatture e quelli derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA, oppure fra queste ultime e i versamenti effettuati.
I dati e gli ulteriori elementi sopra descritti possono essere consultati:
- dal soggetto passivo IVA interessato;
- da un intermediario abilitato ex 3 co. 3 del DPR 322/98, se in possesso della relativa delega, che opera in nome e per conto del soggetto passivo;
- da un incaricato che opera in nome e per conto del soggetto passivo o dell’intermediario delegato.
6 regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 11 co. 2-bis del DLgs. 471/97, in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute:
- si applica la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ogni fattura, sino a un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
- tale sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ogni fattura nel limite massimo di 500,00 euro) se, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, si trasmette la comunicazione precedentemente omessa o la comunicazione corretta.
Si precisa, inoltre, che:
- alle suddette violazioni non si applica il cumulo giuridico (art. 12 del DLgs. 472/97); pertanto, si deve procedere a sommare le sanzioni relative alle singole violazioni commesse;
- è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, al fine di fruire delle previste riduzioni delle sanzioni (art. 13 del DLgs. 472/97).
7 regime OPZIONALE di comunicazione DEI DATI DELLE FATTURE
I soggetti passivi IVA possono optare per il regime di trasmissione delle fatture di cui al DLgs. 127/2015, fruendo:
- sia delle misure premiali connesse a tale opzione;
- sia dell’esonero dalla comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
7.1 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per la comunicazione dei dati delle fatture, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015:
- deve essere esercitata entro il 31 dicembre e produce effetto a partire dall’inizio dell’anno solare successivo (in sede di prima applicazione, l’esercizio dell’opzione dal 2017 poteva però avvenire entro il 31.3.2017);
- vincola i soggetti passivi per almeno 5 anni con rinnovo automatico, alla fine del quinquennio, salvo revoca esercitata entro la fine del quinto anno;
- è manifestata dal soggetto passivo IVA o dal suo intermediario esclusivamente in via telematica attraverso le apposite funzionalità presenti sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi” accessibile dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
7.2 REGIME PREMIALE CONNESSO ALL’OPZIONE
L’esercizio dell’opzione per la comunicazione dei dati delle fatture in base al DLgs. 127/2015 comporta l’applicazione di alcuni incentivi.
Ci si riferisce, nello specifico:
- all’esonero dall’obbligo di effettuazione della comunicazione delle fatture ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010;
- all’esonero dall’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi IVA comunitari;
- all’accesso ai rimborsi IVA annuali anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30 co. 2 del DPR 633/72 e all’erogazione in via prioritaria degli stessi entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- alla riduzione da 5 a 3 anni dei termini ordinari per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi (con riguardo ai soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati), a condizione che il soggetto interessato:
- garantisca la tracciabilità completa dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, di importo superiore a 30,00 euro;
- dia comunicazione della sussistenza di tali requisiti nella dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta.
7.3 TERMINI DI INVIO
Il termine ordinario di invio della comunicazione in regime opzionale dei dati delle fatture è stabilito all’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.
Limitatamente all’anno 2017, in base al provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, i termini per la comunicazione dei dati delle fatture in regime opzionale sono stati allineati a quelli per la trasmissione della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute (ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010) e scadono quindi:
- il 18.9.2017, per i dati relativi al primo semestre 2017;
- il 28.2.2018, per i dati relativi al secondo semestre 2017.
7.4 PROFILI SANZIONATORI
L’omessa trasmissione dei dati o la trasmissione di dati incompleti o inesatti comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro, di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 (art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015).
Inoltre, vengono meno i suddetti effetti premiali se il soggetto passivo IVA non provvede alla regolarizzazione dell’invio entro i 15 giorni successivi al termine (art. 5 del DLgs. 127/2015 e provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070).
8 CREDITO D’IMPOSTA
In considerazione dei costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico necessario ai fini della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l’art. 21-ter del DL 78/2010 prevede l’attribuzione una tantum di un credito d’imposta, pari a 100,00 euro, a favore:
- dei soggetti che sono obbligati ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA;
- ovvero dei soggetti che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture ai sensi del DLgs. 127/2015.
Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24 dall’1.1.2018, spetta ai soggetti con i seguenti requisiti:
- in attività nel 2017;
- che, nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’adeguamento, hanno realizzato un volume d’affari inferiore o pari a 50.000,00 euro.