Per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza Covid-19, il D.L. 17.3.2020 n. 18 ha introdotto le seguenti misure di sostegno finanziario alle imprese.
- Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le PMI per la durata di 9 mesi dal 17 Marzo 2020 – Art 49 D.L. 17.3.2020 n. 18
- La garanzia è concessa a titolo gratuito.
- L’importo massimo garantito per singola impresa è stato elevato da 2,5 milioni a 5 milioni.
- Percentuale massima di garanzia elevata all’80% per la garanzia diretta e al 90% per gli interventi di riassicurazione da parte dei Confidi o di altri fondi di garanzia, per un importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni.
- Sono ammissibili alla garanzia anche le operazioni di finanziamento a fronte di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno al 10 percento dell’importo del debito residuo in essere.
- Allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione dei finanziamenti per accordo tra le parti o a norma di legge, anche qualora le imprese abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.