L’art. 1, commi 184-197 della legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia materiali “ordinari” che materiali e immateriali “4.0” (si veda la nostra circolare 9/2020).
Il comma 195 stabilisce che, ai fini del controllo, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare la norma stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.