L’art. 24 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha stabilito l’esonero dal versamento:
- del saldo IRAP relativo al 2019;
- del primo acconto IRAP relativo al 2020;
per i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i soggetti “solari”) avevano conseguito un ammontare di ricavi/compensi per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro.
Il terzo comma dello stesso art. 24 ha stabilito che l’agevolazione va applicata “nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>, e successive modifiche.”
Per usufruire dell’agevolazione, il citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato da Covid-19 prevede due condizioni, una di tipo soggettivo e una quantitativa.