Nella nostra circolare 15/12/2020 n. 78 avevamo comunicato che, a norma dell’art. 7, comma 4-quater del D.L. 357/1994, come modificato dall’art. 12-octies, primo comma del D.L. 30.4.2019 n. 34 introdotto dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58, l’imprenditore era esonerato dalla stampa annuale dei registri fiscalmente rilevanti tenuti in formato elettronico a condizione che gli stessi:
- fossero aggiornati su supporti elettronici;
- fossero immediatamente stampabili su richiesta degli organi di controllo.
Nella Risposta all’interpello 9.4.2021 n. 236 l’Agenzia delle Entrate si è mostrata di avviso contrario distinguendo tra “tenuta” e “conservazione”.