L’articolo 18 del D.L. 73/2021, il c.d. Decreto Sostegni-bis, ha inserito l’articolo 3-bis all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972, il quale prevede che per le procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021 è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.