PREMESSA
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA in quanto alle stesse è applicabile il regime di tassazione nello Stato UE di destinazione dei beni.
Affinché l’operazione possa considerarsi “intraUE”, devono sussistere i seguenti requisiti:
- onerosità dell’operazione;
- trasferimento dei beni in un altro Stato UE;
- soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato).
In mancanza anche di uno solo di tali elementi la cessione (acquisto) è imponibile nello Stato in cui i beni esistono (e non in quello di destinazione).
Il cedente deve essere in possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.
Ai sensi dell’art. 50, comma 1, DL n. 331/93 le cessioni intracomunitarie possono essere effettuate senza applicazione dell’IVA nei confronti di operatori che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione attribuito dallo Stato UE di appartenenza. Va sottolineato che l’applicazione del regime IVA sopra accennato è subordinata altresì all’iscrizione dell’operatore italiano (cedente) e di quello UE (acquirente) nel VIES. Infatti ai sensi dell’art. 35, DPR n. 633/72, i soggetti che intendono effettuare operazioni UE devono ottenere una specifica autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate a seguito della quale avviene l’iscrizione in un apposito archivio, c.d. VIES.