L’art. 57-bis del D.L.24.4.2017 n. 50 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (per il 2020, 2021 e 2022, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato; circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020).
Per gli anni 2020, 2021 e 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.