L’art. 2, comma 3-ter del D.L. 17.5.2022 n. 50 convertito dalla legge 15.7.2022 n. 91 aveva stabilito che il credito d’imposta sugli acquisti di energia elettrica e gas naturale andasse assoggettato alla normativa sul de minimis.
L’art. 26-bis del D.L. 21.6.2022 n. 73 introdotto dalla legge di conversione (legge 4.8.2022 n. 122) ha soppresso la suddetta norma per cui il credito d’imposta sugli acquisti di energia e gas non è soggetto al predetto limite.