Nella nostra circolare 28.11.2022 n. 66 abbiamo scritto che i crediti d’imposta per gas ed energia elettrica relativi al II trimestre 2022 possono essere utilizzati in compensazione entro il 30.6.2023.
In realtà i crediti relativi al II trimestre sono compensabili entro il 31.12.2022, mentre entro il 30.6.2023 possono essere utilizzati in compensazione i crediti relativi al III e IV trimestre 2022.