L’art. 1 co. 166 della L. 197/2022 ha previsto una sanatoria degli errori e delle irregolarità formali commessi sino al 31.10.2022, ancorchè siano già state contestate, salvo che la contestazione sia divenuta definitiva alla data dell’1.1.2023.
Le violazioni sanabili sono quelle “formali” cioè che non incidono sulla determinazione della base imponibile di IRES/IEPEF, IRAP e IVA, sulla relativa imposta e sul versamento del tributo.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 15.5.2019 n. 11 al par. 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le violazioni sanabili:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;
- l’omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute o delle liquidazioni periodiche IVA. Tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;