CircolariCIRCOLARE N. 39 DEL22/10/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

22 Ottobre 2014

 

INDICE

 

1Premessa………………………………………………..……………………………………………… 2   2 Beni concessi in godimento ai soci…………………………………………………….. 3

2.1    Soggetti obbligati all’invio………………………………………………………….. 3

2.2 Oggetto della comunicazione……………………………………………………… 3

2.3    Esclusioni dalla comunicazione…………………………………………………….. 4

2.4    Familiari………………………………………………………………………………….. 5

3    I Finanziamenti e le Capitalizzazioni dei soci………………………………………. 5

3.1    Ambito applicativo………..……………………………………………………….                5

3.2 Soggetti obbligati all’invio………………………………………………………….. 5

3.3    Soggetti esclusi dall’invio…………………………………………………………….. 6

3.4 Oggetto della comunicazione……………………………………………………… 6

3.5    Finanziamenti e capitalizzazioni esclusi dalla comunicazione…………… 6

4 Elementi da indicare nella comunicazione………………………………………… 7

5    Sanzioni…………………………………………………………………………………….. 7

5.1    Violazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in     

          godimento…………………………………………………………………………..          7

5.2 Violazioni relative alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute dall’impresa  ………………………………………………… 8

6    Trasmissione telematica da parte del nostro studio……………………………. 8

 

Allegato 1  Comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento e dei finanziamenti / capitalizzazioni ricevuti dall’impresa

Allegato 2  Dichiarazione di mancata concessione in uso di beni dalla società ai soci

Allegato 3 Dichiarazione di mancato ricevimento di finanziamenti o capitalizzazioni rilevanti

 

1 premessa

Si ricorda  che entro il prossimo 30 ottobre 2014 scade il termine per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei beni che sono stati utilizzati nel corso del 2013 dai soci o familiari e i finanziamenti effettuati dai soci o familiari nel corso dello stesso anno.

 

Al fine di garantire l’attività di controllo devono essere comunicati all’Anagrafe Tributaria i dati riguardanti i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari.

Si tratta di un obbligo che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe:

  • disincentivare l’utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
  • fornire dati utili per l’applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Come previsto dal Provv. Agenzia delle Entrate 16/04/2014 n. 54581 a regime il termine per la comunicazione viene fissato al 30 ottobre dell’anno successivo al periodo di imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e/o sono stati ricevuti finanziamenti o capitalizzazioni.

Oggetto della comunicazione telematica sono (Provv. Prot. N. 94902 del 02.08.2013):

  • i beni dell’impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore nel periodo d’imposta precedente;
  • i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzati nello stesso periodo d’imposta precedente eseguiti dai soci o familiari a favore dell’impresa.

La comunicazione quindi ha doppia validità ed è necessario utilizzare un modello per i beni concessi in godimento ed un modello per i finanziamenti e le capitalizzazioni, ancorchè si sia in presenza di due tracciati identici.

 

Il DL 138/2011 convertito ha anche previsto che, a partire dal 2012 (esercizi sociali coincidenti con l’anno solare):

  • per il socio/familiare costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa;
  • i costi relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

 

La presente Circolare intende ricordare i tratti essenziali della disciplina.

2 BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI

2.1 Soggetti obbligati all’INVIO

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa in forma individuale o collettiva, a prescindere dal regime contabile, residenti in Italia.

Quindi i soggetti interessati sono:

  • imprenditore individuale;
  • società di persone commerciali (snc e sas);
  • società di capitali (spa, srl, sapa);
  • società cooperative;
  • stabili organizzazioni di società non residenti;
  • enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;
  • le società così dette “esterovestite”.

Si evidenzia inoltre che nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria e il bene sociale venga assegnato alla persona di riferimento della partecipazione, oppure un Trust con assegnazione del bene al disponente, la comunicazione deve essere redatta indicando “come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote” (Agenzia Entrate, circolare 25/E/2012).

Sono invece esclusi dall’obbligo:

  • i professionisti;
  • le associazioni professionali e le società tra professionisti;
  • le società semplici;
  • gli enti non commerciali che non esercitano attività d’impresa;
  • le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline.

2.2 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

L’obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Al riguardo occorre precisare che:

  • risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
  • la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un’autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell’imprenditore);
  • la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La comunicazione deve essere effettuata per ciascun bene concesso in godimento nel periodo d’imposta.

Devono essere considerati tutti i beni di cui l’impresa ha la relativa disponibilità, siano essi posseduti in proprietà, in base ad un diritto reale di godimento o in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o ricevuti in comodato.

Occorre ricordare che la comunicazione deve essere effettuata se vi è differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento (tassabile come reddito diverso) ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene medesimo, tenendo conto anche del caso in cui non sia stato concordato alcun corrispettivo..

Quindi se concessi in godimento, rientrano nell’ambito applicativo della disposizione:

  • i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
  • i beni strumentali;
  • i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa).

Rileva tanto l’uso esclusivo quanto l’uso non esclusivo.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

  • autovetture;
  • altri veicoli;
  • unità da diporto;
  • aeromobili;
  • immobili;
  • altri beni.

Nel caso di “altri beni” (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell’IVA.

2.3 ESCLUSIONI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione non deve essere effettuata in presenza di:

  • beni concessi in godimento agli amministratori (anche in assenza di benefit);
  • beni concessi in godimento al socio dipendente, se gli stessi costituiscono “fringe benefit” , di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;
  • beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
  • beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti con stabile organizzazione, concessi in godimento ad enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
  • alloggi di cooperative  edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
  • beni a uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi (esempio taxi);
  • finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci.

Si ricorda che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, inseriti nella categoria “altro”  hanno un valore non superiore ad € 3.000, al netto dell’Iva.

Infine si deve tenere conto ai fini dell’esclusione, di tutti quei casi in cui non sussiste alcun reddito diverso da imputare in capo al socio utilizzatore, poiché quest’ultimo ha versato alla società un corrispettivo per l’utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di godimento.

 

2.4 FAMILIARI

In assenza di una specifica previsione normativa, si ritiene che rientrino nella nozione di familiare (art. 5, quinto comma del T.U.I.R.):

  • il coniuge;
  • i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio/imprenditore);
  • gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio/imprenditore).

3 i FINANZIAMENTI E le CAPITALIZZAzioni dei soci

3.1 AMBITO APPLICATIVO

L’Amministrazione Finanziaria tiene conto, ai fini  della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di apporto eseguita dai soci (persone fisiche) o dai loro familiari nei confronti della società nel corso del 2013 di importo pari o superiore a 3.600 euro, limite da considerarsi distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni.

La dottrina ritiene che, per stabilire quando l’operazione si considera “effettuata”, si debba aver riguardo  alla data in cui avviene l’effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto nella società.

La comunicazione dei dati delle persone fisiche (soci o familiari) che hanno concesso all’impresa finanziamenti e/o effettuato apporti in conto capitale deve essere assolta esclusivamente dal soggetto che ha ricevuto il finanziamento e/o la capitalizzazione.

 

3.2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO

I soggetti obbligati all’invio della comunicazione sono i soggetti che esercitano attività d’impresa:

  • società;
  • gli enti commerciali;
  • enti non commerciali (per la sola comunicazione di finanziamenti e apporti ricevuti nella sfera commerciale eventualmente esercitata).

 

3.3 SOGGETTI ESCLUSI ALL’INVIO

Di conseguenza sono esclusi dall’invio:

  • imprenditori individuali;
  • familiare dell’imprenditore individuale;
  • società semplici;
  • società estere non dotate di una stabile organizzazione i Italia.

 

3.4 OGGETTO DELLA COMUNCAZIONE

Le operazioni da comunicare sono:

  • CONFERIMENTI dei soci persone fisiche a titolo di futuri incrementi del capitale sociale della società; per copertura perdite; a fondo perduto ed altre forme similari non redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • FINANZIAMENTI effettuati dai soci persone fisiche alla società (fruttiferi o infruttiferi.

I dati complessivi annui sopra soglia relativi ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni devono essere distintamente indicati nei campi della comunicazione per singolo socio che li ha effettuati e per singolo apporto visto che deve essere indicata la data di erogazione.

L’obbligo in esame sussiste anche nel caso in cui:

  • Tali operazioni non sia strumentali all’acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore:
  • Non vi siano beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore.

 

3.5 FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

Il provvedimento direttoriale n. 94904 prevede che l’obbligo di comunicazione riguardi:

  • finanziamenti e capitalizzazioni effettuati  nel corso del 2013;
  • di importo, per ciascun finanziamento o apporto, pari o superiore ad Euro 3.600.

Per stabilire l’ammontare di ciascun apporto o di ciascun finanziamento è necessario considerare l’operazione nella sua unitarietà anche se effettuata da più soci.

 

Esempio

Se una società riceve nel corso del 2013 finanziamenti infruttiferi per euro 9.000 da tre soci in parti uguali (3.000 euro ognuno), nonostante l’importo per ogni singolo partecipante risulti inferiore alla soglia (9.000 / 3 = 3.000 < 3.600) la società è obbligata alla comunicazione.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i finanziamenti e le capitalizzazioni:

  • che non raggiungono la soglia annua di 3.600 euro;
  • in essere al 31.12.2013 ma erogati in anni precedenti;
  • risultanti da atti notarili registrati o a scritture private autenticate registrate (i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • eseguiti dalla società al socio;
  • eseguiti da soci non persone fisiche.

 

4 ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE

Come già detto, il modello di comunicazione è unico e accoglie i dati relativi sia ai beni concessi in godimento ai soci o familiari che i dati necessari per individuare gli apporti e i finanziamenti dei soci.

Il modello si compone di due parti:

  • la prima generale, in cui vanno indicati i dati relativi al soggetto cui si riferisce la comunicazione e i dati del soggetto che effettua il finanziamento o l’apporto ovvero utilizza il bene;
  • la seconda specifica, in cui sono richieste diverse informazioni concernenti i beni concessi in godimento e/o i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.

Nella comunicazione devono essere indicati quindi:

Dati anagraficiPersona fisica: Il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza;

Soggetti diversi dalle persone fisiche: il codice fiscale, la denominazione, il comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza

Utilizzo del bene

L’utilizzo del bene: esclusivo, non esclusivo  o subentrante

Data di concessione e/o versamento

La data di concessione del bene, specificando la data di inizio e la data di fine concessione, o la data del finanziamento o della capitalizzazione, nonché la causale del contratto (comodato….)

Tipologia del bene

I dati relativi al bene concesso in godimento (autovettura, altro veicolo, unità di diporto, aeromobile, immobile o altro bene)

Corrispettivo versato

Il corrispettivo versato dal socio o dal familiare per l’utilizzo del bene e il valore di mercato (tale rigo è evidentemente funzionale alla determinazione del reddito diverso in capo all’utilizzatore)

Entità dei finanziamenti

Devono essere indicati l’ammontare dei finanziamenti e il valore delle capitalizzazioni o degli apporti

 

 

 5. SANZIONI

5.1 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO

L’art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011 sanziona l’omessa comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore, ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è:

  • pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio o familiare;
  • dovuta in solido tra l’impresa e il beneficiario.

5.2 VIOLAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI O DELLE CAPITALIZZAZIONI RICEVUTI DALL’IMPRESA

In relazione alla comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa, in mancanza di una specifica previsione sanzionatoria da parte del DL 138/2011, in caso di comunicazione omessa, incompleta o non veritiera, potrebbe ritenersi applicabile la sanzione da 258,00 a 2.065,00 euro di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97, stabilita in generale per le violazioni riguardanti le comunicazioni prescritte dalla legge tributaria.

6. trasmissione telematica da parte del nostro studio

Il nostro Studio, quale intermediario abilitato, si rende disponibile alla trasmissione telematica della comunicazione ad un costo di Euro 150 fino ad un massimo di 5 moduli. Per un numero di moduli maggiore, il compenso sarà concordato.

Per facilitarVi, abbiamo predisposto una comunicazione qui di seguito allegata, che dovrà essere riconsegnata entro il prossimo 24 ottobre 2014 via fax per la richiesta e l’incarico di trasmissione telematica relativa alla predetta comunicazione.

Lo Studio provvederà poi alla trasmissione telematica dei dati inviati all’Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

Per assicurare un accurato servizio Vi invitiamo ad osservare i tempi di indicati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(scarica la circolare completa in .pdf)

 

                    

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